STATUTO
DEL
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE[i]
1. Nello spirito del Concilio Vaticano II[ii] e tenuto conto delle norme del Codice di Diritto Canonico[iii] e del XIX Sinodo Tridentino[iv], è costituito nella Parrocchia di S. Antonio di Padova in Molina di Fiemme, Arcidiocesi di TN, il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Esso ha sede presso la Casa parrocchiale in via Aquilino Weber nr. 16, a Molina di Fiemme.
2. Il Consiglio pastorale parrocchiale rappresenta ed esprime coralmente la varietà e l’unità dei carismi, dei ministeri e degli stati di vita presenti nella comunità cristiana. Come tale è strumento di partecipazione e corresponsabilità di tutti i battezzati nell’azione pastorale della parrocchia[v].
3. Al Consiglio pastorale parrocchiale spetta studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Parrocchia, in sintonia e collaborazione con il Decanato di Fiemme e in particolare con le parrocchie di Castello di Fiemme, Carano, Daiano, Varena, Valfloriana, Montalbiano e Capriana. I temi propri del Consiglio sono quelli attinenti alla vita della comunità cristiana e alla sua missione di annuncio, celebrazione, testimonianza[vi].
Il Consiglio pastorale parrocchiale ha quindi il compito di:
a) in generale
1. promuovere la pluralità e l’unità dei carismi e ministeri e impostare quindi una pastorale d’insieme che li valorizzi, suscitando collaborazione tra realtà pastorali e associative[viii] e inquadrando in prospettiva unitaria le varie iniziative;
2. programmare l’attività pastorale, in rapporto alla realtà locale letta alla luce del Vangelo e in stretto collegamento con le parrocchie individuate al § 3, promovendo commissioni di coordinamento pastorale tra di esse;
3. sostenere la proposta vocazionale al ministero presbiterale e alla vita religiosa e missionaria;
4. attualizzare i piani diocesani secondo le esigenze locali;
5. verificare l’effettiva attuazione dei programmi[ix];
b) nell’ambito dell’annuncio
1. promuovere l’istituzione di una commissione di catechesi parrocchiale e di una interparrocchiale, per il coordinamento della catechesi di iniziazione cristiana, dei giovani, delle famiglie e degli adulti[x];
2. curare l’annuncio e l’ascolto della Parola di Dio, programmando iniziative di evangelizzazione e catechesi a livello parrocchiale;
3. suscitare sensibilità e collaborazione missionaria;
c) nell’ambito della celebrazione
1. promuovere l’istituzione di una commissione liturgica parrocchiale e di una interparrocchiale che coordini la formazione di ministri straordinari della Comunione e dei gruppi liturgici;
2. curare la partecipazione consapevole e attiva all’azione liturgica, la valorizzazione della domenica e l’educazione alla preghiera di tutti i battezzati[xi];
d) nell’ambito della testimonianza
1. promuovere l’istituzione di una commissione Caritas parrocchiale che coordini la formazione costante alla carità, alla sollecitudine per gli ultimi, all’impegno nel lavoro e nel sociale;
2. promuovere opere di carità materiale e spirituale.
e) In relazione ai suddetti compiti, il Consiglio pastorale parrocchiale
1. affronta con spirito missionario anche i problemi del territorio;
2. cura il dialogo e la collaborazione con gli organismi civili e gli enti pubblici[xii].
4. Il Consiglio pastorale parrocchiale
- elegge il Comitato di Presidenza (cfr. art. 7);
- elegge propri rappresentanti nel Consiglio pastorale decanale e studia i pareri da portare in quella sede;
- designa i componenti delle commissioni di coordinamento interparrocchiale, segue e verifica il loro lavoro;
- designa i componenti del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici[xiii] e promuove il sostegno economico alla Chiesa;
- in relazione alla nomina del parroco, può esprime all’Ordinario le necessità della parrocchia[xiv].
5. Il Consiglio pastorale parrocchiale è composto da fedeli che abbiano raggiunto i sedici anni di età e dei quali siano note la fede e la comunione con la Chiesa, i buoni costumi e la prudenza[xv]. Il tono di un Consiglio pastorale è dato infatti dalla sensibilità e formazione cristiana dei suoi componenti[xvi] e dalla loro coscienza del ruolo nella Chiesa.
Perché sia veramente rappresentata tutta la porzione del Popolo di Dio presente nella Parrocchia (v. art. 2)[xvii], il Consiglio pastorale parrocchiale è composto da N° 18 componenti, dei quali:
a) N° 1 di diritto e precisamente il parroco o l’amministratore parrocchiale,
b) N° 5 designati in ragione del servizio pastorale o come rappresentanti di gruppi o associazioni di dichiarato impegno ecclesiale[xviii];
c) N° 10 eletti dalla popolazione;
d) N° 2 possono essere nominati dal Parroco in ragione del servizio pastorale[xix].
Elezioni[xx]
6. I consiglieri di cui in 5 b) sono designati dalla categoria o dal gruppo che rappresentano; i consiglieri di cui in c) sono eletti dalla popolazione.
Il voto viene espresso con scheda personale su una lista di candidati che abbiano dichiarato la loro disponibilità e frequentino le assemblee ecclesiali e partecipino all’esperienza del cammino di fede.
La lista dei candidati viene preparata dal precedente Consiglio sulla base di un indagine pre-elettorale tra le famiglie o su dichiarazione di disponibilità.
La votazione si fa in Chiesa in collegamento con la messa domenicale su scheda personale su cui verranno scritte le regole per la votazione e presentati i nomi dei candidati.
E’ data facoltà, in alternativa ai candidati della lista, di segnalare al massimo altre due persone.
7. Presidente del Consiglio pastorale parrocchiale è il parroco, assistito da un Comitato di Presidenza, composto di N° 3 consiglieri designati dal Consiglio. Tra di essi il parroco sceglie un Vicepresidente e/o un Segretario.
8. Spetta al Parroco o, a suo nome, al Vicepresidente
- convocare e presiedere le riunioni;
- curare l’esecuzione delle decisioni.
9. Il Comitato di Presidenza
- ordina e promuove le attività del Consiglio;
- propone il calendario delle riunioni;
- predispone l’Ordine del giorno;
- vigila sull’attuazione delle decisioni prese.
10. Il Segretario, a nome della Presidenza
- predispone le sedute e ne redige i verbali;
- invia le convocazioni e le comunicazioni;
- è responsabile della documentazione e dell’archivio;
- cura le notificazioni del lavoro svolto alla comunità.
11. Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce, nei limiti del possibile ogni mese, secondo un calendario preordinato all’inizio dell’anno pastorale. Può essere convocato in sessione straordinaria ogniqualvolta la Presidenza lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri.
La convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati almeno cinque giorni prima della sessione.
Le sedute sono valide se almeno la metà più uno degli aventi diritto è presente.
Per argomenti specifici, alle sedute del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o consulenti.
12. Le riunioni iniziano con un momento di preghiera, ispirata alla parola di Dio[xxi].
Le sedute sono guidate da un moderatore, scelto tra i membri della Presidenza. Oggetto della trattazione sono, di norma, solo gli argomenti previsti nell’Ordine del giorno.
Ogni consigliere è tenuto ad esprimere il suo parere con senso di responsabilità e di ecclesialità, dopo aver approfondito i temi all’ordine del giorno. E’ auspicabile che la trattazione e la discussione, attraverso un dialogo franco e rispettoso, porti a maturare conclusioni che ottengano un consenso possibilmente unanime[xxii].
Per verificare gli orientamenti può essere richiesto il voto aperto o segreto. Le votazioni riguardanti persone si fanno a scheda segreta. La maggioranza richiesta per elezioni è quella semplice (metà più uno dei voti). Non sono ammesse deleghe.
13. Proprio per il fatto che il Consiglio è un organo consultivo, anche se non deliberativo, il Parroco e gli organismi parrocchiali sono tenuti a chiederne il parere circa le questioni più importanti e non possono, senza una ragione prevalente, discostarsene[xxiii].
14. La comunità parrocchiale deve essere informata sulle attività e le scelte operate dal Consiglio, ma senza manifestare le posizioni assunte dai singoli componenti. Un’assemblea parrocchiale, da convocare almeno una volta all’anno, si presta, oltre che per informare la comunità, anche per individuarne meglio i problemi e raccogliere istanze[xxiv].
Commissioni
15. Allo scopo di studiare, promuovere e coordinare iniziative pastorali di settore, il Consiglio pastorale parrocchiale può istituire Commissioni formate da membri del Consiglio con esperti e rappresentanti designati ad hoc di ministeri od organismi qualificati. Le commissioni vengono designate dal Consiglio che ne nomina i responsabili.[xxv].
Durata
16. Il Consiglio pastorale parrocchiale dura in carica cinque anni e permane anche con l’avvicendamento del parroco. Viene rinnovato alla data stabilita dall’Ordinario diocesano, contemporaneamente con gli altri Consigli parrocchiali della Diocesi[xxvi].
I Consiglieri che durante il mandato rinunciano, o sono impossibilitati a continuare o comunque decadono dall’incarico per tre assenze consecutive non giustificate, vengono sostituiti da persone designate dal Consiglio pastorale.
Il presente Statuto, elaborato sullo schema di Statuto approvato e promulgato dall’arcivescovo di Trento il 23 agosto 2005, viene approvato per la parrocchia di Molina di Fiemme dal Consiglio Pastorale Parrocchiale nella seduta del ... ... ...
Molina di Fiemme, ... ... 2005
fra Angelico Boschetto
amministratore parrocchiale
[i] Statuto elaborato sulla base dello statuto-tipo approvato e promulgato dall’arcivescovo di Trento mons. Luigi Bressan il 10.06.2000.
[ii] C.V. II “Apostolicam actuositatem” 26; “Christus Dominus” 27, Paolo VI, “Ecclesiae sanctae” 16-17, Giov. Paolo II “Christifideles laici” 14, 27
[iii] Codice di Diritto canonico, can. 374, 511-514, 536
[iv] Costituzioni Sinodali 1,49
[v] Cfr. Codice di Diritto canonico, can. 208, 225, Costituzioni Sinodali 1,49
[vi] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,47; 1,49
[vii] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,47; 1,49b
[viii] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,57-58
[ix] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,49e
[x] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,47
[xi] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,47
[xii] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,49d
[xiii] Cfr. Statuto diocesano del Consiglio parr. per gli Affari economici.
[xiv] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,177
[xv] Cfr. Codice di Diritto canonico, can. 512
[xvi] Cfr. Costituzioni Sinodali 1,49c
[xvii] Cfr. Codice di Diritto canonico, can. 512
[xviii] I gruppi ammessi a designare un loro rappresentante nel CPP sono: l’Ordine Francescano Secolare, i Catechisti, il Coro Parrocchiale, le ACLI e il Gruppo Giovani Molina.
[xix] Il criterio è di avere consiglieri presenti a nome di categorie altrimenti non rappresentate.
[xx] Allo scopo di sensibilizzare la comunità, è opportuno che una parte almeno del Consiglio sia eletta (Cfr. Costituzioni Sinodali 1,49a). Sono quindi da precisare le modalità della designazione e/o dell’elezione (v. sotto).
[xxi] Costituzioni Sinodali 1,49c
[xxii] Cfr. “Lumen gentium” 37
[xxiii] Cfr. Codice di Diritto canonico, can. 127, 536 2; Discorso dell’Arcivescovo G.M. Sartori 11.11.89
[xxiv] Costituzioni Sinodali 1,49b
[xxv] È raccomandata la costituzione di almeno tre Commissioni, rispettivamente per l’annuncio, la celebrazione, la testimonianza della carità, con elementi che sono attivi in questi settori. (Cfr. art. 3 e Costituzioni Sinodali 1,47; 1,55)
[xxvi] Cfr. Decreto dell’Arcivescovo G.M. Sartori 17.09.90
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
1. Hanno diritto al voto tutti i cristiani della Comunità parrocchiale di Molina di Fiemme che hanno compiuto i 16 anni.
2. Le schede vengono consegnate per la votazione e compilate prima o dopo le messe festive del 3 e 4 dicembre 2005 nella chiesa parrocchiale e nella chiesa di Stramentizzo.
3. Si vota facendo una crocetta davanti al nome della persona che si sceglie.
3. Si possono votare tre persone per gruppo.
4. Le persone presentate sono divise in fasce di età.
5. Le persone in elenco hanno dato la loro disponibilità. E’ data facoltà in alternativa alle preferenze, di segnalare nelle apposite righe un'altra persona persone
6. Risulteranno eletti ... .